1) SCOPO, SEDE, DURATA

Art. 1 Denominazione

Art. 2 Sede

Art. 3 Scopo

Art. 4 Vincolo

Art. 5 Comunità di Valle

2) MEMBRI

Art. 6 Membri attivi

Art. 7 Membri sostenitori

Art. 8 Ammissioni 

Art. 9 Dimissioni

Art. 10 Esclusioni

Art. 11 Diritto al patrimonio

3) RISORSE

Art. 12 Contributi

Art. 13 Sussidi ed altre risorse

Art. 14 Responsabilità

4) ORGANIZZAZIONE

Art. 15 Organi della RTV

A. Assemblea dei delegati

Art. 16 Composizione

Art. 17 Convocazione

Art. 18 Tenuta dell'Assemblea

Art. 19 Quorum

Art. 20 Ordine del giorno

Art. 21 Votazioni

Art. 22 Maggioranza

Art. 23 Competenze

B. Consiglio direttivo

Art. 24 Composizione

Art. 25 Durata delle funzioni

Art. 26 Convocazione

Art. 27 Riunioni del Consiglio direttivo

Art. 28 Quorum

Art. 29 Maggioranza

Art. 30 Competenze

Art. 31 Rappresentanza

C. Commissione di revisione

Art. 32 Composizione e funzione

5) PATRIMONIO SOCIALE

Art. 33 Composizione

6) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Scioglimento

Art. 35 Liquidazione

Art. 36 Iscrizione a Registro di Commercio

Art. 37 Entrata in vigore

1) SCOPO, SEDE, DURATA

Art. 1 Denominazione

La Regione delle Tre Valli (RTV) è un'associazione nel senso degli articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.

Art. 2 Sede

La sede della RTV è a Biasca.

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Art. 3 Scopo

La RTV ha lo scopo di:

- favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di scopi comuni di interesse generale e regionale e segnatamente per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Programma di sviluppo regionale, in conformità della Legge federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM), del 21 marzo 1977, della Legge cantonale d'applicazione e di complemento della LIM del 17 ottobre 1977 e delle loro successive modifiche;

- promuovere ed attuare tutte le iniziative e le attività idonee a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione;

- prestare consulenza agli enti pubblici e ai privati che intendono realizzare investimenti nel senso degli obiettivi di sviluppo sopraccitati;

- gestire i mezzi finanziari assegnati dal Cantone in base alla LIM cantonale, nonché gestire altri eventuali fondi destinati ad attività particolari;

- gestire servizi di interesse pubblico ad essa affidati dai Comuni o dai Patriziati associati, oppure dal Cantone o da altri enti, mediante apposite convenzioni;

- assicurare, per il tramite della Commissione di cui all'art. 30, la gestione del Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD) conformemente alla Legge sull'assistenza e cura a domicilio;

- rappresentare i Comuni indicati all'art. 6 del presente statuto, ad eccezione di Gnosca, nella Commissione regionale dei trasporti secondo le modalità e i compiti indicati nella Legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto. 

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Art. 4 Vincolo

Lo statuto, i regolamenti e le decisioni della RTV vincolano i membri, le Comunità di Valle, i loro organi e i rappresentanti. 

Art. 5 Comunità di Valle

La RTV riconosce le Associazioni dei Comuni di Riviera, Blenio e Leventina (Comunità di Valle) alle quali spettano i diritti e gli obblighi previsti dal presente statuto. 

2) MEMBRI

Art. 6 Membri attivi

Possono essere membri attivi della RTV i Comuni dei distretti della Riviera, Blenio e Leventina, più i Comuni di Moleno, Preonzo e Gnosca, (membri attivi delle Comunità di Valle), nonché le Comunità Patriziali di Riviera, Blenio e Leventina. 

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Art. 7 Membri sostenitori

1. Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art. 12, cpv.3. 

2. La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art. 16.

3. I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di parola ma non di voto. 

Art. 8 Ammissioni 

L'ammissione dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.

Art. 9 Dimissioni 

1. Ogni membro può dare le dimissioni dalla RTV per la fine dell'anno civile, con un preavviso scritto di sei mesi.

2. La dimissione dalla RTV comporta l'automatica dimissione dalla rispettiva Comunità di Valle e viceversa. 

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Art. 10 Esclusioni

1. Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può, con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dalla RTV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.

2. È motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della tassa e dei contribuiti fissati dalla RTV.

3. L'esclusione dalla RTV ha per effetto l'automatica esclusione dalla rispettiva Comunità di Valle e viceversa.

4. È motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo della RTV o suscettibili di recare grave danno al suo buon andamento. 

Art. 11 Diritto al patrimonio

Qualsiasi diritto al patrimonio sociale è escluso. 

3) RISORSE

Art. 12 Contribuiti

1. I Comuni membri attivi devono pagare una tassa annua per abitante, il cui ammonatare viene deciso come precisato all'art. 30.

2. Ogni Comunità patriziale membro attivo deve pagare una tassa annua decisa come precisato all'art. 30.

3. I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.

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Art. 13 Sussidi ed altre risorse

Le altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da liberalità private o pubbliche di qualisasi genere. 

Art. 14 Responsabilità 

1. Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale. 

2. Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o dei membri del Consiglio direttivo, così come quella dei membri delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità ai sensi dell'art. 55, cpv. 3 CCS. 

4) ORGANIZZAZIONE

Art. 15 Organi della RTV

Sono organi della RTV:

 - l'Assemblea dei delegati;

 - il Consiglio direttivo;

 - la Commissione di revisione.

A. Assemblea dei delegati

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Art. 16 Composizione

1. L'Assemblea si compone di 75 delegati così ripartiti:

- 23 delegati di ogni Comunità di Valle;

- 2 delegati di ogni Comunità patriziale di Riviera, Blenio e Leventina.

2. I delegati eletti membri del Consiglio direttivo perdono automaticamente la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione, dalle persone designate dalle rispettive Comunità di Valle.

Art. 17 Convocazione

1. Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assembla ordinaria dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del giorno. 

2. Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie il Consiglio direttivo, una Comunità di Valle o un quinto dei membri attivi della RTV.

3. La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della data dell'Assemblea e deve elencare le trattande.

4. Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare l'oggetto che desidera sia discusso.

5. Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla presentazione della richiesta. 

6. I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea dei delegati per tramite del Consiglio direttivo. 

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Art. 18 Tenuta dell'Assemblea

L'Assemblea è diretta dal presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza, da uno dei due Vice presidenti della stessa.

Art. 19 Quorum

L'Assemblea può validamente deliberare se è presente un terzo dei delegati e se ognuna delle tre Comunità di Valle è rappresentata da almeno un delegato. Se ciò non fosse il caso, sarà riconvocata entro 10 giorni e potrà deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 20 Ordine del giorno

1. L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

2. Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può decidere di deliberare anche su oggetti non previsti all'ordine del giorno.

Art. 21 Votazioni 

1. Ogni delegato presente ha diritto ad un voto.

2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza, sia deciso un altro metodo di votazione. 

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Art. 22 Maggioranza

1. Le decisioni sono prese alla maggioranza dei delegati presenti.

2. Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti.

Art. 23 Competenze

1. L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della RTV e ha tutte le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.

2. Essa è segnatamente competente per:

- approvare e modificare lo statuto;

- nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, due Vice presidenti e due Scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertuta della prima sessione ordinaria;

- nominare i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta nomina le spetta, il Presidente dello stesso e la Commissione di revisione;

- approvare l'istituzione dei servizi giusta l'art. 3 del presente statuto, i regolamenti e/o le convenzioni ad essi relativi;

- nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;

- approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;

- approvare il preventivo e il consuntivo di spesa della RTV e in modo distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare discarico al Consiglio direttivo;

- votare crediti straordinari;

- approvare il Programma di sviluppo della Regione e le successive revisioni;

- escludere un membro attivo.

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B. Consiglio direttivo

Art. 24 Composizione

1. Il Consiglio direttivo è composto da 10 membri, compreso il Presidente, così ripartiti:

- tre rappresentanti per ogni Comunità di Valle (tra i quali il rispettivo Presidente membro di diritto);

- un rappresentante delle Comunità patriziali.

2. Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza a ogni singola Comunità di Valle (oppure la loro candidatura in rappresentanza dei patriziati), ottengono il maggior numero di voti.

Art. 25 Durata delle funzioni

1. Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica 4 anni e devono essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni comunali.

2. I membri sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente, il quale può però essere rieletto membro.

3. La presidenza del Consiglio direttivo spetta a turno ad ogni Comunità di Valle.

4. Nel caso di vacanza, il nuovo membro è eletto per il restante periodo.

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Art. 26 Convocazione 

Le sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se tre membri ne fanno richiesta. 

Art. 27 Riunioni del Consiglio direttivo

Le riunioni del Consiglio direttivo sono dirette dal Presidente, in sua assenza dal primo Vice presidente, in assenza di questo dal secondo Vice presidente.

Art. 28 Quorum

1. Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti almeno 5 membri.

2. L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo assieme alla convocazione.

Art. 29 Maggioranza

1. Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dai presenti.

2. I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto.

3. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente; con voto segreto decide la sorte. 

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Art. 30 Competenze

Il Consiglio direttivo:

- è competente per l'applicazione della legge LIM federale e cantonale;

- nomina i due Vice presidenti, i quali devono appartenere alle due Comunità di Valle non rappresentate dal Presidente;

- assume il Segretario (a) animatore (trice), l'Aggiunto (a) e il personale addetto al segretariato e/o ai Servizi;

- cura le relazioni con le autorità federali, cantonali, comunali e patriziali;

- esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;

- sottoscrive i contratti;

- fissa le rimunerazioni del personale;

- fissa le indennità dovute ai suoi membri ed a quelli delle commissioni;

- fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art. 71 CCS, tenendo conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi annuali;

- adotta regolamenti necessari al proprio funzionamento;

- delibera spese non preventivate fino ad un massimo di CHF 10'000.- per anno;

- nomina la Commissione SACD e/o le Commissioni di studio che ritiene necessarie su problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri e/o altre persone competenti;

- decide nell'ambito dell'attività del SACD sull'assunzione di un servizio d'appoggio e su progetti supplementari d'attività;

- vigila sull'attività dei Servizi;

- propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi della Regione e dei Servizi;

- rappresenta i servizi all'Assemblea.

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Art. 31 Rappresentanza

1. Il Consiglio direttivo rappresenta la RTV ed i suoi Servizi di fronte ai terzi.

2. L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente, dei due Vice presidenti e del Segretario (a) animatore (trice) o dell'Aggiunto (a).

C. Commissione di revisione

Art. 32 Composizione e funzione

1. La Commissione di revisione è composta di un membro e di un supplente per ogni Comunità di Valle.

2. Essa presenta il suo rapporto scritto all'Assemblea.

3. I  revisori ed i supplenti rimangono in carica per 4 anni e non sono rieleggibili.

5) PATRIMONIO SOCIALE

Art. 33 Composizione

Il patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti i debiti, sulla base dei bilanci annuali. 

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6) DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 Scioglimento

1. Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.

2. I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico della regione. 

Art. 35 Liquidazione

Il Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea dei delegati. 

Art. 36 Iscrizione al Registo di Commercio

Il Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione al Registro di Commercio competente. 

Art. 37 Entrata in vigore

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in vigore immediatamente ed abroga e sostituisce quello precedente, valgono le norme del Codice civile svizzero.

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Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei delegati tenutasi a Prato Leventina il 7 dicembre 1999.

Presidente: Franco Celio

Vice presidenti: Elvio Bernardi, Tiziano Martinoli

Segretario animatore: Dario Zanni

Il secondo statuto della RTV era stato approvato dall'Assemblea dei delegati tenutasi e Biasca il 21 novembre 1991.

Presidente: Giampietro Bruni

Vice presidenti: Giulietto Zanotta, Remo Croce

Segetario animatore: Giacomo Laini

Il primo statuto della RTV era stato approvato dall'Assemblea dei delegati tenutasi a Biasca il 14 luglio 1975.

Presidente: Pio Fumasoli

Vice presidenti: Alfredo Giovannini, Roberto Forni

Segretario animatore: François Pizzotti

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