1)
SCOPO, SEDE, DURATA
Art.
1 Denominazione
Art.
2 Sede
Art.
3 Scopo
Art.
4 Vincolo
Art.
5 Comunità di Valle
2)
MEMBRI
Art.
6 Membri attivi
Art.
7 Membri sostenitori
Art.
8 Ammissioni
Art.
9 Dimissioni
Art.
10 Esclusioni
Art.
11 Diritto al patrimonio
3)
RISORSE
Art.
12 Contributi
Art.
13 Sussidi ed altre risorse
Art.
14 Responsabilità
4)
ORGANIZZAZIONE
Art.
15 Organi della RTV
A.
Assemblea dei delegati
Art.
16 Composizione
Art.
17 Convocazione
Art.
18 Tenuta dell'Assemblea
Art.
19 Quorum
Art.
20 Ordine del giorno
Art.
21 Votazioni
Art.
22 Maggioranza
Art.
23 Competenze
B.
Consiglio direttivo
Art.
24 Composizione
Art.
25 Durata delle funzioni
Art.
26 Convocazione
Art.
27 Riunioni del Consiglio direttivo
Art.
28 Quorum
Art.
29 Maggioranza
Art.
30 Competenze
Art.
31 Rappresentanza
C.
Commissione di revisione
Art.
32 Composizione e funzione
5)
PATRIMONIO SOCIALE
Art.
33 Composizione
6)
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
34 Scioglimento
Art.
35 Liquidazione
Art.
36 Iscrizione a Registro di Commercio
Art.
37 Entrata in vigore
1)
SCOPO, SEDE, DURATA
Art.
1 Denominazione
La
Regione delle Tre Valli (RTV) è un'associazione nel senso degli
articoli 60 e segg. del Codice civile svizzero.
Art.
2 Sede
La
sede della RTV è a Biasca.
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Art.
3 Scopo
La
RTV ha lo scopo di:
-
favorire la collaborazione fra i suoi membri per il raggiungimento di
scopi comuni di interesse generale e regionale e segnatamente per il
raggiungimento degli obiettivi definiti dal Programma di sviluppo regionale,
in conformità della Legge
federale sull'aiuto agli investimenti nelle regioni montane (LIM), del
21 marzo 1977, della Legge
cantonale d'applicazione e di complemento della LIM del 17 ottobre 1977
e delle loro successive modifiche;
-
promuovere ed attuare tutte le iniziative e le attività idonee
a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della Regione;
-
prestare consulenza agli enti pubblici e ai privati che intendono realizzare
investimenti nel senso degli obiettivi di sviluppo sopraccitati;
-
gestire i mezzi finanziari assegnati dal Cantone in base alla LIM cantonale,
nonché gestire altri eventuali fondi destinati ad attività
particolari;
-
gestire servizi di interesse pubblico ad essa affidati dai Comuni o
dai Patriziati associati, oppure dal Cantone o da altri enti, mediante
apposite convenzioni;
-
assicurare, per il tramite della Commissione di cui all'art.
30, la gestione del Servizio d'assistenza e cura a domicilio (SACD)
conformemente alla Legge sull'assistenza e cura a domicilio;
-
rappresentare i Comuni indicati all'art. 6 del presente statuto, ad
eccezione di Gnosca, nella Commissione regionale dei trasporti secondo
le modalità e i compiti indicati nella Legge sul coordinamento
pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi
di trasporto.
TORNA
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Art.
4 Vincolo
Lo
statuto, i regolamenti e le decisioni della RTV vincolano i membri,
le Comunità di Valle, i loro organi e i rappresentanti.
Art.
5 Comunità di Valle
La
RTV riconosce le Associazioni dei Comuni di Riviera, Blenio e Leventina
(Comunità di Valle) alle quali spettano i diritti e gli obblighi
previsti dal presente statuto.
2)
MEMBRI
Art.
6 Membri attivi
Possono
essere membri attivi della RTV i Comuni dei distretti della Riviera,
Blenio e Leventina, più i Comuni di Moleno, Preonzo e Gnosca,
(membri attivi delle Comunità di Valle), nonché le Comunità
Patriziali di Riviera, Blenio e Leventina.
TORNA
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Art.
7 Membri sostenitori
1.
Possono essere membri sostenitori le persone fisiche, giuridiche, gli
enti di diritto pubblico o privato che versano le quote di cui all'art.
12, cpv.3.
2.
La qualità di membro sostenitore non dà diritto ad essere
eletto quale delegato e neppure a designare delegati giusta l'art.
16.
3.
I membri sostenitori possono partecipare all'Assemblea con diritto di
parola ma non di voto.
Art.
8 Ammissioni
L'ammissione
dei membri attivi viene ratificata dall'Assemblea dei delegati; l'ammissione
dei membri sostenitori è decisa dal Consiglio direttivo.
Art.
9 Dimissioni
1.
Ogni membro può dare le dimissioni dalla RTV per la fine dell'anno
civile, con un preavviso scritto di sei mesi.
2.
La dimissione dalla RTV comporta l'automatica dimissione dalla rispettiva
Comunità di Valle e viceversa.
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Art.
10 Esclusioni
1.
Su proposta del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei delegati può,
con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, escludere dalla
RTV i membri attivi che violano gravemente i loro doveri e obblighi.
2.
È motivo di esclusione il mancato pagamento, dopo diffida, della
tassa e dei contribuiti fissati dalla RTV.
3.
L'esclusione dalla RTV ha per effetto l'automatica esclusione dalla
rispettiva Comunità di Valle e viceversa.
4.
È motivo di esclusione di un membro sostenitore, decisa dal Consiglio
direttivo, l'attività o il comportamento contrari allo scopo
della RTV o suscettibili di recare grave danno al suo buon andamento.
Art.
11 Diritto al patrimonio
Qualsiasi
diritto al patrimonio sociale è escluso.
3)
RISORSE
Art.
12 Contribuiti
1.
I Comuni membri attivi devono pagare una tassa annua per abitante, il
cui ammonatare viene deciso come precisato all'art.
30.
2.
Ogni Comunità patriziale membro attivo deve pagare una tassa
annua decisa come precisato all'art. 30.
3.
I membri sostenitori pagano una tassa annua minima di franchi 200.-.
TORNA
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Art.
13 Sussidi ed altre risorse
Le
altre risorse dell'Associazione sono costituite da sussidi cantonali
e federali ed eventuali entrate provenienti da attività e da
liberalità private o pubbliche di qualisasi genere.
Art.
14 Responsabilità
1.
Per i debiti dell'Associazione risponde solamente il patrimonio sociale.
2.
Ogni responsabilità personale dei membri dell'Associazione o
dei membri del Consiglio direttivo, così come quella dei membri
delle Commissioni è esclusa, fatta salva la loro responsabilità
ai sensi dell'art. 55, cpv. 3 CCS.
4)
ORGANIZZAZIONE
Art.
15 Organi della RTV
Sono
organi della RTV:
-
l'Assemblea dei delegati;
-
il Consiglio direttivo;
-
la Commissione di revisione.
A.
Assemblea dei delegati
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Art.
16 Composizione
1.
L'Assemblea si compone di 75 delegati così ripartiti:
-
23 delegati di ogni Comunità di Valle;
-
2 delegati di ogni Comunità patriziale di Riviera, Blenio e Leventina.
2.
I delegati eletti membri del Consiglio direttivo perdono automaticamente
la loro qualità di delegati e vengono sostituiti, in questa funzione,
dalle persone designate dalle rispettive Comunità di Valle.
Art.
17 Convocazione
1.
Il Consiglio direttivo convoca due volte all'anno l'Assembla ordinaria
dei delegati, la prima entro il 30 aprile per deliberare sul consuntivo
dell'anno precedente e la seconda entro il 30 novembre per deliberare
sul preventivo dell'anno successivo. Nelle Assemblee ordinarie possono
essere trattati altri oggetti, purché figurino all'ordine del
giorno.
2.
Hanno diritto di chiedere la convocazione di Assemblee straordinarie
il Consiglio direttivo, una Comunità di Valle o un quinto dei
membri attivi della RTV.
3.
La convocazione deve essere spedita almeno tre settimane prima della
data dell'Assemblea e deve elencare le trattande.
4.
Chi chiede la convocazione dell'Assemblea straordinaria deve indicare
l'oggetto che desidera sia discusso.
5.
Il Consiglio direttivo è tenuto a pronunciarsi sulle domande
volte ad ottenere la convocazione dell'Assemblea entro un mese dalla
presentazione della richiesta.
6.
I membri attivi e sostenitori possono presentare proposte all'Assemblea
dei delegati per tramite del Consiglio direttivo.
TORNA
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Art.
18 Tenuta dell'Assemblea
L'Assemblea
è diretta dal presidente dell'Assemblea o, nel caso di sua assenza,
da uno dei due Vice presidenti della stessa.
Art.
19 Quorum
L'Assemblea
può validamente deliberare se è presente un terzo dei
delegati e se ognuna delle tre Comunità di Valle è rappresentata
da almeno un delegato. Se ciò non fosse il caso, sarà
riconvocata entro 10 giorni e potrà deliberare qualunque sia
il numero dei presenti.
Art.
20 Ordine del giorno
1.
L'Assemblea può deliberare solo sugli oggetti all'ordine del
giorno.
2.
Con la maggioranza dei due terzi dei delegati presenti essa può
decidere di deliberare anche su oggetti non previsti all'ordine del
giorno.
Art.
21 Votazioni
1.
Ogni delegato presente ha diritto ad un voto.
2.
Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che, a maggioranza,
sia deciso un altro metodo di votazione.
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Art.
22 Maggioranza
1.
Le decisioni sono prese alla maggioranza dei delegati presenti.
2.
Per l'esclusione di un membro attivo occorre la maggioranza dei due
terzi dei delegati presenti.
Art.
23 Competenze
1.
L'Assemblea dei delegati è l'organo supremo della RTV e ha tutte
le competenze non esplicitamente deferite ad altri organi dell'Associazione.
2.
Essa è segnatamente competente per:
-
approvare e modificare lo statuto;
-
nominare l'Ufficio presidenziale, costituito da un Presidente, due Vice
presidenti e due Scrutatori. Esso viene nominato ogni anno, la prima
volta nella seduta costitutiva ed in seguito all'apertuta della prima
sessione ordinaria;
-
nominare i membri del Consiglio direttivo nella misura in cui detta
nomina le spetta, il Presidente dello stesso e la Commissione di revisione;
-
approvare l'istituzione dei servizi giusta l'art.
3 del presente statuto, i regolamenti e/o le convenzioni ad essi
relativi;
-
nominare i membri di altre sue eventuali Commissioni;
-
approvare i rapporti annuali del Consiglio direttivo;
-
approvare il preventivo e il consuntivo di spesa della RTV e in modo
distinto quelli relativi ai singoli Servizi e dare discarico al Consiglio
direttivo;
-
votare crediti straordinari;
-
approvare il Programma di sviluppo della Regione e le successive revisioni;
-
escludere un membro attivo.
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B.
Consiglio direttivo
Art.
24 Composizione
1.
Il Consiglio direttivo è composto da 10 membri, compreso il Presidente,
così ripartiti:
-
tre rappresentanti per ogni Comunità di Valle (tra i quali il
rispettivo Presidente membro di diritto);
-
un rappresentante delle Comunità patriziali.
2.
Sono eletti i candidati che, considerata la loro appartenenza a ogni
singola Comunità di Valle (oppure la loro candidatura in rappresentanza
dei patriziati), ottengono il maggior numero di voti.
Art.
25 Durata delle funzioni
1.
Il Consiglio direttivo e il Presidente restano in carica 4 anni e devono
essere eletti entro la fine dell'anno in cui sono tenute le elezioni
comunali.
2.
I membri sono rieleggibili, ad eccezione del Presidente, il quale può
però essere rieletto membro.
3.
La presidenza del Consiglio direttivo spetta a turno ad ogni Comunità
di Valle.
4.
Nel caso di vacanza, il nuovo membro è eletto per il restante
periodo.
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Art.
26 Convocazione
Le
sedute sono convocate dal Presidente ogni volta che lo reputa opportuno.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio direttivo se
tre membri ne fanno richiesta.
Art.
27 Riunioni del Consiglio direttivo
Le
riunioni del Consiglio direttivo sono dirette dal Presidente, in sua
assenza dal primo Vice presidente, in assenza di questo dal secondo
Vice presidente.
Art.
28 Quorum
1.
Il Consiglio direttivo può validamente deliberare se sono presenti
almeno 5 membri.
2.
L'ordine del giorno deve essere trasmesso ai membri del Consiglio direttivo
assieme alla convocazione.
Art.
29 Maggioranza
1.
Le decisioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dai presenti.
2.
I membri del Consiglio direttivo non possono astenersi dal voto.
3.
In caso di parità è decisivo il voto del Presidente; con
voto segreto decide la sorte.
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Art.
30 Competenze
Il
Consiglio direttivo:
-
è competente per l'applicazione della legge LIM federale e cantonale;
-
nomina i due Vice presidenti, i quali devono appartenere alle due Comunità
di Valle non rappresentate dal Presidente;
-
assume il Segretario (a) animatore (trice), l'Aggiunto (a) e il personale
addetto al segretariato e/o ai Servizi;
-
cura le relazioni con le autorità federali, cantonali, comunali
e patriziali;
-
esegue le decisioni dell'Assemblea, direttamente o per delega tramite
eventuali commissioni da esso nominate, con facoltà di subdelega;
-
sottoscrive i contratti;
-
fissa le rimunerazioni del personale;
-
fissa le indennità dovute ai suoi membri ed a quelli delle commissioni;
-
fissa i contributi dovuti dai membri attivi giusta l'art. 71 CCS, tenendo
conto delle necessità determinate dai preventivi e dai consuntivi
annuali;
-
adotta regolamenti necessari al proprio funzionamento;
-
delibera spese non preventivate fino ad un massimo di CHF 10'000.- per
anno;
-
nomina la Commissione SACD e/o le Commissioni di studio che ritiene
necessarie su problemi specifici, chiamando a farne parte suoi membri
e/o altre persone competenti;
-
decide nell'ambito dell'attività del SACD sull'assunzione di
un servizio d'appoggio e su progetti supplementari d'attività;
-
vigila sull'attività dei Servizi;
-
propone all'Assemblea i preventivi e consuntivi della Regione e dei
Servizi;
-
rappresenta i servizi all'Assemblea.
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Art.
31 Rappresentanza
1.
Il Consiglio direttivo rappresenta la RTV ed i suoi Servizi di fronte
ai terzi.
2.
L'Associazione è vincolata dalla firma a due del Presidente,
dei due Vice presidenti e del Segretario (a) animatore (trice) o dell'Aggiunto
(a).
C.
Commissione di revisione
Art.
32 Composizione e funzione
1.
La Commissione di revisione è composta di un membro e di un supplente
per ogni Comunità di Valle.
2.
Essa presenta il suo rapporto scritto all'Assemblea.
3.
I revisori ed i supplenti rimangono in carica per 4 anni e non
sono rieleggibili.
5)
PATRIMONIO SOCIALE
Art.
33 Composizione
Il
patrimonio dell'Associazione si compone degli attivi della stessa, dedotti
i debiti, sulla base dei bilanci annuali.
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6)
DISPOSIZIONI FINALI
Art.
34 Scioglimento
1.
Lo scioglimento è deciso dall'Assemblea, appositamente convocata
con il preavviso di un mese, con la maggioranza dei due terzi dei delegati.
2.
I beni dell'Associazione devono essere devoluti a enti o istituzioni
che perseguono uno scopo identico o simile d'interesse pubblico della
regione.
Art.
35 Liquidazione
Il
Consiglio direttivo provvede alla liquidazione dell'Associazione, salvo
diversa decisione dell'Assemblea dei delegati. I liquidatori dovranno
presentare un rapporto ed un conteggio di liquidazione finale all'Assemblea
dei delegati.
Art.
36 Iscrizione al Registo di Commercio
Il
Consiglio direttivo può richiedere l'iscrizione dell'Associazione
al Registro di Commercio competente.
Art.
37 Entrata in vigore
Per
tutto quanto non è previsto dal presente statuto, che entra in
vigore immediatamente ed abroga e sostituisce quello precedente, valgono
le norme del Codice civile svizzero.
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Il
presente statuto è stato approvato dall'Assemblea dei delegati
tenutasi a Prato Leventina il 7 dicembre 1999.
Presidente:
Franco Celio
Vice
presidenti: Elvio Bernardi, Tiziano Martinoli
Segretario
animatore: Dario Zanni
Il
secondo statuto della RTV era stato approvato dall'Assemblea dei delegati
tenutasi e Biasca il 21 novembre 1991.
Presidente:
Giampietro Bruni
Vice
presidenti: Giulietto Zanotta, Remo Croce
Segetario
animatore: Giacomo Laini
Il
primo statuto della RTV era stato approvato dall'Assemblea dei delegati
tenutasi a Biasca il 14 luglio 1975.
Presidente:
Pio Fumasoli
Vice
presidenti: Alfredo Giovannini, Roberto Forni
Segretario
animatore: François Pizzotti
TORNA
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